CONDIZIONI GENERALI DI ORDINAZIONE

Le presenti condizioni generali si intendono applicabili ad ogni ordinazione effettuata da Rimor AE Elettromeccanica srl (chiamata brevemente Rimor AE), salvo deroghe o accordi particolari accettati per iscritto tra le parti.

Si ritiene perciò come non scritta nessuna clausola apposta dal fornitore nelle sue fatture, nelle sue note, nelle sue bolle, nella sua corrispondenza antecedente e/o successiva all’accettazione dell’ordine, contraria o comunque in aggiunta alle condizioni generali o a quelle speciali di ogni singola ordinazione.

Non saranno accettate fatturazioni in difformità agli ordini, se non concordate per iscritto.

Tutte le condizioni indicate nel presente documento nonché quelle eventualmente emesse ad integrazione nei documenti d’ordine, si intendono accettate conformemente all’accettazione da parte Vostra del nostro ordine.

ARTICOLO 1 – FORNITURE

Le forniture dei materiali saranno sempre intese franco destino o con addebito in fattura, salvo accordi diversi.

Per la dimostrazione della effettiva consegna, fa fede nostro timbro apposto su copia del DDT completo di firma e data.

Le forniture dovranno intendersi complete delle singole parti e comunque corredate degli accessori necessari ed indispensabili per il funzionamento anche se non dettagliatamente richiesti. Qualora detti componenti dessero origine a variazioni sull’importo d’ordine, il Fornitore è tenuto a contattarci prima della spedizione dei materiali, per la revisione dell’ordine stesso.

Il Fornitore si fa carico di tutti i rischi e/o danni materiali e/o morali causati da vizio della merce stessa, nei confronti di Rimor AE.

Nel caso i materiali di fornitura non fossero idonei al montaggio oppure risultassero, rotti, difettosi o comunque non rispondenti all’ordinativo, saranno prontamente sostituiti, a carico del fornitore con tutti gli oneri, compresi i trasporti, in breve tempo senza alcun addebito di spesa.

E’ fatta salva la possibilità da parte di Rimor AE dell’addebito di ulteriori danni derivanti dalle suddette non conformità e/o difetti di fornitura.

Il materiale consegnato dovrà essere rispondente all’ordinativo, dovrà essere sempre di prima scelta e privo di qualsiasi difetto di fabbricazione, dovrà essere collaudato e certificato secondo la legislazione vigente e le normative richieste e indicate nell’ordine.

Prima della consegna del materiale dovranno essere trasmessi i certificati di fabbricazione e di origine, i certificati di collaudo, i certificati di omologazione, i certificati di rispondenza alle normative vigenti e i manuali di uso e manutenzione e sicurezza nonché ogni altra eventuale documentazione citata nell’ordine e richiesta dalla legislazione vigente.

La fornitura non si intende completata in mancanza del ricevimento da parte nostra della suddetta documentazione.

ARTICOLO 2 – GARANZIA

La garanzia si intende valida per forniture destinate sia nell’ambito del territorio Nazionale sia all’Estero ed ha la durata di 12 mesi dalla messa in servizio, ma non oltre 18 mesi dalla consegna, salvo accordi diversi tra le parti, redatti per iscritto.

Il Fornitore garantisce che la fornitura è assente da vizi e difetti anche occulti, siano essi di concezione, di materiale e di fabbricazione, che la rendono inidonea all’uso per la quale è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.

Il Fornitore garantisce che la merce oggetto della fornitura è conforme alle legislazioni e regolamentazioni in vigore sul territorio nel quale la merce sarà utilizzata. Garantisce inoltre l’assenza di sostanze proibite dalle legislazioni vigenti nella merce oggetto della fornitura. I prodotti, ove richiesto avranno il marchio CE.

All’insorgere di un’anomalia o di un difetto sulla fornitura, Rimor AE ne informerà il Fornitore per iscritto. Il Fornitore sarà tenuto ad effettuare, a proprie spese e nei migliori termini, tutte le sostituzioni o, a scelta di Rimor AE, tutte le riparazioni necessarie al ripristino delle caratteristiche della fornitura. Se il fornitore non effettua le operazioni sopra definite, Rimor AE si riserva il diritto di farle eseguire a propria cura a spese e rischi del fornitore. Il Fornitore è responsabile di tutti i danni direttamente provocati a cose o persone e direttamente imputabili ad una parte o più parti difettose della sua fornitura. Il termine per la Rimor AE di denunciare al Fornitore eventuali vizi per difetti è di 90 giorni dal ricevimento della merce.

Il Fornitore è obbligato a tenere Rimor AE indenne da ogni eventuali richiesta di risarcimento in conseguenza della non conformità della sua fornitura, risarcendo Rimor AE degli eventuali danni subiti.

Il Fornitore garantisce che la fornitura, sia essa di beni sia essa di servizi, è conforme alle vigenti disposizioni di legge in materia antinfortunistica e secondo i dettami del DLgs 81/2008 e successivi aggiornamenti/integrazioni.

ARTICOLO 3 – PREZZI

I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura oggetto dell’ordinativo.

Eventuali aggiunte o detrazioni di quantità di materiali rispetto a quelle specifiche nell’ordinativo, saranno accettate, conteggiate e fatturate secondo i prezzi concordati e indicati nell’ordinativo.

ARTICOLO 4 – PENALI

I termini di consegna concordati e indicati sull’ordinativo saranno impegnativi e dovranno essere rispettati rigorosamente; in caso di ritardi, anche per una sola parte dell’ordinazione la Rimor AE si riserva l’applicazione di una penale per ritardata consegna oltre ai danni richiamati nell’articolo 1.

ARTICOLO 5 – DDT E FATTURE

Sia i DDT di accompagnamento materiali, sia le fatture devono obbligatoriamente riportare i seguenti riferimenti: il numero dell’ordine e il numero commessa. Ai documenti privi di tali indicazioni non verrà dato corso.

ARTICOLO 6 – PAGAMENTI

I termini di pagamento sono quelli indicati sull’ordine e si intendono regolati a fine mese data fattura con rimessa diretta, salvo differenti accordi da noi accettati per iscritto.

ARTICOLO 7 – DIVIETO DI CESSIONE

Il presente ordinativo non è cedibile. Inoltre si conviene espressamente che il credito derivante dalla presente fornitura non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma.

ARTICOLO 8 – IMBALLO

Dove non diversamente indicato, gli imballaggi si considerano compresi nei prezzi dei materiali. Tutte le avarie dipendenti da imperfetto imballaggio saranno a carico del Fornitore, fino al momento in cui il materiale oggetto della fornitura non sarà consegnato all’acquirente.

ARTICOLO 9 – COMPETENZA

Per ogni controversia l’autorità giudiziaria competente è quella del FORO DI TORINO

Le suddette condizioni generali d’ordinazione dovranno essere da Voi controfirmate per accettazione entro 10 giorni dal ricevimento, in caso contrario ed in assenza di comunicazioni da parte Vostra, le stesse si intendono comunque conosciute ed accettate.

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